Art. 9.
(Prescrizione).

      1. Fatti salvi i più brevi termini stabiliti per particolari materie dal codice civile e dai commi 3 e 4 del presente articolo, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
      2. La prescrizione decorre dal momento nel quale l'agente ha compiuto od omesso il fatto che ha causato il danno ed è interrotta solo dalla notifica di uno degli atti indicati dai commi primo e secondo dell'articolo 2943 del codice civile o dalla proposizione del giudizio arbitrale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 2943.
      3. L'azione di rivalsa di cui al comma 3 dell'articolo 3 si prescrive in un anno dalla data di pubblicazione della sentenza esecutiva che ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal terzo danneggiato.
      4. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o di ritardo nella denuncia al procuratore regionale del fatto che ha originato il danno ovvero da ritardata od omessa proposizione dell'azione di rivalsa di cui al comma 3, rispondono del relativo danno coloro che erano tenuti rispettivamente

 

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a provvedere tempestivamente alla denuncia o a deliberare l'azione di rivalsa e a conferire il relativo mandato. In entrambi i casi l'azione si prescrive in un anno dalla data in cui il procuratore regionale riceve notizia del fatto che ha determinato la prescrizione del diritto.